Amministratori di Condominio i Quorum di Nomina, Conferma e Revoca
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Con questo articolo introdurremo una serie di articoli che riguardano la nomina , la revoca e la sua conferma come amministratore di condominio. Ossia di quello che è il vero organo esecutivo all’interno di un condominio. Ovviamente vi stiamo parlando in questo momento proprio in ambito condominiale, ossia non di revoca per Autorità Giudiziaria che è un’altro argomento.
Chi può essere nominato amministratore ?
Non è una domanda banale. Infatti prima della riforma tutti se volevano potevano fare l’amministratore di uno stabile. Anche chi non aveva una qualifica specifica. Infatti non è raro trovare amministratori di condominio di lungo corso che hanno incominciato l’attività proprio nel loro stabile.
Oppure pensione anziane con del tempo libero a loro disposizione.
Adesso non è più così in quanto secondo l’art. 71 bis del codice civile sulle disposizioni attuative transitorie l’amministratore deve possedere determinati requisiti per essere tale. Fra cui
Questo a partire dal 9 ottobre del 2014.
Un condominio può fare a meno di un amministratore?
Il buon senso porterebbe a dire no. La legge all’art 1128 c.c. cita
Ossia se i condomini sono in numero pari almeno a nove allora è obbligatoria la presenza di un’amministratore.
I quorum per eleggere , nominare e revocare l’amministratore.
Su questo si è aperto un aspro dibattito. Non in base alla nomina o alla revoca , ma in base alla conferma in seconda convocazione.
Nomina Amministratore
Per la nomina di un amministratore di condominio sono necessari una maggioranza degli invertenuti all’assemblea e almeno 500 millesimali.
Ossia facciamo un esempio un condominio ha 10 condomini. Quindi affinchè la nomina sia regolare necessita che ci siano 500 millesimali e 6 locatori che sostengono la sua candidatura.
Se non ci fosse una tabella dei millesimali i condomini sono tenuti a farne una oppure ricorrere all’Autorità Giudiziaria che imporrà di imperio di farne una.
Mancata nomina di un amministratore.
Mettiamo che i condomini riuniti non riescano a nominare un amministratore di condominio . In questo caso sempre l’art 1129 stabilisce che si debba fare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I modi di attuazione sono quelli dell’art 59 delle disposizioni attuative che dicono
La domanda per la nomina dell’amministratore o per la designazione dell’istituto di credito nei casi previsti dall’art. 1030 del codice, se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell’amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi. Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l’altra parte. Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione”
Conferma Amministratore
L’amministratore così nominato dura in carica per un periodo di un anno e se riconfermato si intende rinnovato per eguale durata.
Dal 2016 l’opinione della giurisprudenza e delle sentenza della corte di cassazione stanno andando nella direzione che sia in caso di nomina, conferma o revoca ci voglia la stessa maggioranza del art. 1136 comma 4 del vigente codice civile.
Non è una novità da poco infatti il codice in questione parla di nomina e revoca ma non fa cenno alla conferma.
Quindi per anche per la conferma occorrono almeno 500 millesimali e la maggioranza degli intervenuti.
Revoca Amministratore.
In virtu’ di quanto detto anche per revocare l’amministratore occorrono gli stessi parametri già visti sopra.
ma quando può essere revocato un amministratore? La risposta si trova nell’art. 1123 che dice
La revoca giudiziaria di un amministratore.
Accanto alla revoca normale per via condominiale ne esiste un’altra che è giudiziaria. In questo caso il legislatore ha stabilito che nell’art. 1131
“e non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità” . che sono
assieme a queste irregolarità definite gravi ve ne sono altre più leggere fra le quali l’obbligo di un ‘amministratore di mostrare sempre la documentazione ai richiedenti e nel caso farne una copia a loro spese e avere una sostanziale imparzialità fra i vari condomini.
Fonte Brocardi
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