Vi parliamo adesso in questo articolo di come esprimere il dissenso in caso di liti di condominio o condominiali che dir si voglia. Nello specifico ci stiamo riferendo a liti di condominio interne allo stesso. Ossia che si riferiscono a questioni civili attive o passive in relazioni a parti comuni che possano riguardare o meno un terzo. In tutti questi casi ci viene in aiuto l‘articolo del codice civile 1132.
Una prima precisazione di inapplicabilità. Nessun condomino potrà dissociarsi in alcun modo dall’azione risarcitoria dell’amministratore verso un condominio moroso. In quanto questa compete alle competenze specifiche dell’amministratore. E per estensione a tutte le altre competenze specifiche dello stesso l’applicazione del sopracitato articolo di legge non può trovare applicazione.
Cosa dice l’articolo 1132 del c.c. per le liti di condominio.
Diciamo che si compone di due parti. Ossia condominio dissenziente e esito negativo della dell’azione promossa o subita
Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Oppure in caso di esito favorevole.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente
Li analizziamo separatamente.
Il condominio promuove o subisce un’azione civile verso un terzo o un altro condomino. L’esito è favorevole. In questo caso il condomino che si è appellato a questa legge o condomino dissenziente non è tenuto a pagare la propria quota di spese legali. Ma dovrà pagare unicamente le spese di avvio pratica ossia tasse e spese vive di prestazioni d’opera del professionista ingaggiato. Spese che la giurisprudenza chiama propedeutiche. Quindi in ambito di rendicontazione del bilancio , l’amministratore potrà imputare al condomino dissenziente unicamente queste spese.
Facciamo adesso il caso contrario . Ossia il condominio vince la causa, in questo caso il dissenziente ne beneficia nonostante la sua contrarietà , ma è tenuto a pagare le spese processuali di inizio causa come nel caso precedente.
Ora che abbiamo capito l’argomento cerchiamo di capire come mostrare il nostro dissenso.
Come manifestare il proprio dissenso inerente alle liti condominiali
In questo caso il codice civile art .1132 non specifica. Quindi in teoria ci vorrebbe l’ufficiale giudiziario come in ogni caso di notifica. Ma la Cassazione ha ritenuto bastevole una semplice raccomandata a.r.
Ma la stessa non deve essere spedita non oltre 30 giorni da
- il momento in cui il condomino ha ricevuto il verbale e non era presente in assemblea
- dall’avvenuta assemblea e condominio dissenziente che ha votato No in assemblea.
Nella lettera spedita va chiaramente precisato la nostra ferma volontà di non partecipare alle spese processuali. Secondo una parte della giurisprudenza basterebbe invece che questa nostra contrarietà venga verbalizzata in assemblea.
Se dopo questo l’amministratore ripartisse le spese processuali anche nei confronti del dissenziente tale delibera sarebbe da ritenersi nulla.
Limiti al Dissenso
Come vi ho annunciato ad inizio questo articolo sul dissenso vale unicamente fra condomini aventi parti comuni o terzi con contratti di fornitura verso lo stabile. Se la causa è verso un soggetto terzo il condomino non puo’ dissentire.
Questo ultimo termine è pero’ controbattuto e le ultime sentenze in materia sembrano prevedere il 1132 anche in questo ultimo caso.
Ovviamente tutto quanto esposto vale unicamente in caso di sentenze civili e non penali.
Fonti
- Brocardi
- La Cass. con la sent. n. 2259 del 1998
- Cass. civ. Sez. II, 18/06/2014, n. 13885.